Hai parcheggiato sulle strisce blu, hai pagato il sacrosanto ticket ma sei tornato in ritardo a ritirare la vettura e hai trovato una brutta sorpresa, una multa sul parabrezza per violazione al Codice della Strada. Ma è giusto che sia stato multato?
Assolutamente
no! Non hai fatto alcuna violazione al Codice della Strada sei si un
trasgressore ma in questo caso a te dovrà essere applicato solo il
sovrapprezzo per il prolungamento della sosta e dunque per farla
breve, se la tua sosta prevedeva il pagamento di 1 euro all'ora e sei
stato un'ora e mezza dovrai pagare ulteriori 50 centesimi e nulla
più. Lo dice il Tribunale di Treviso sezione
prima civile, che
con sentenza
n.
1069/2016
pubblicata il 21 Aprile impugna la sentenza emessa dal Giudice
di Pace che aveva rigettato la sua opposizione a
sanzione amministrativa volta ad ottenere l'annullamento della multa,
comminatagli con verbale nel quale gli veniva contestata
la violazione
dell'art. 157, commi 6 e 8, CdS, per
aver lasciato il veicolo in sosta senza porre in funzione il
dispositivo di controllo
della durata della sosta,
stazionando oltre l'orario di fine sosta indicato sul ticket esposto
sul cruscotto.
Ne
deriva che la sosta in un'area a strisce blu non ha limitazione di
tempo ma la durata è subordinata all'ammontare del pagamento, nel
caso l'automobilista ha calcolato male i tempi basterà integrare il
pagamento senza incorrere in nessuna ulteriore misura.
Se sanzione ci deve essere e lo prevede pure
il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (pareri n.
25783/2010, 3615/2011 e 2074/2015) la
sanzione ha ragion d'esistere solo
in caso di omesso acquisto del ticket orario o in caso di
violazioni relative alla sosta limitata o regolamentata (oggetto,
quindi, di specifica disciplina), ribadendo che, nel caso di aree di
parcheggio dove la sosta è consentita a tempo indeterminato, il
protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato
effettuato il pagamento si configura come una inadempienza
contrattuale.
Pertanto,
va annullato l'avviso di accertata infrazione e il verbale di
contestazione notificato all'odierno appellante.
Giuliano
Fonte:
Studio Cataldi
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