mercoledì 29 giugno 2016

Strisce blu: sosta fuori orario, ti spetta la multa?




Hai parcheggiato sulle strisce blu, hai pagato il sacrosanto ticket ma sei tornato in ritardo a ritirare la vettura e hai trovato una brutta sorpresa, una multa sul parabrezza per violazione al Codice della Strada. Ma è giusto che sia stato multato?


Assolutamente no! Non hai fatto alcuna violazione al Codice della Strada sei si un trasgressore ma in questo caso a te dovrà essere applicato solo il sovrapprezzo per il prolungamento della sosta e dunque per farla breve, se la tua sosta prevedeva il pagamento di 1 euro all'ora e sei stato un'ora e mezza dovrai pagare ulteriori 50 centesimi e nulla più. Lo dice il Tribunale di Treviso sezione prima civile, che con sentenza n.
1069/2016 pubblicata il 21 Aprile impugna la sentenza emessa dal Giudice di Pace che aveva rigettato la sua opposizione a sanzione amministrativa volta ad ottenere l'annullamento della multa, comminatagli con verbale nel quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 157, commi 6 e 8, CdS, per aver lasciato il veicolo in sosta senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, stazionando oltre l'orario di fine sosta indicato sul ticket esposto sul cruscotto.

Ne deriva che la sosta in un'area a strisce blu non ha limitazione di tempo ma la durata è subordinata all'ammontare del pagamento, nel caso l'automobilista ha calcolato male i tempi basterà integrare il pagamento senza incorrere in nessuna ulteriore misura. Se sanzione ci deve essere e lo prevede pure il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (pareri n. 25783/2010, 3615/2011 e 2074/2015) la sanzione ha ragion d'esistere  solo in caso di omesso acquisto del ticket orario o in caso di violazioni relative alla sosta limitata o regolamentata (oggetto, quindi, di specifica disciplina), ribadendo che, nel caso di aree di parcheggio dove la sosta è consentita a tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento si configura come una inadempienza contrattuale.

Pertanto, va annullato l'avviso di accertata infrazione e il verbale di contestazione notificato all'odierno appellante.

Giuliano

Fonte: Studio Cataldi

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